Legge regionale 08 aprile 2013, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.
Art. 1
 (Norme urgenti in materia di attività economiche)
1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.
3. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".
8. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10.
I commi 56 e 57 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:
<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).
57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.
57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.
57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.
18.
AI fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010, come sostituito dall'articolo 34 duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2 bis dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<fino a tale data>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 2020>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della legge regionale 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.
22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24.
In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole <<per l'acquisto>> sono aggiunte le seguenti: <<, ristrutturazione o adeguamento>>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al Comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al Comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del Comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
32. Per le finalità di cui all'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".
34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 23/2013
2 Parole sostituite al comma 12 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3 Comma 13 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4 Comma 15 sostituito da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5 Comma 16 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al comma 17 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
Art. 2
 (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)
7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.
8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.
10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
18.
In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole <<Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2 Comma 15 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
3 Comma 19 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4 Lettera b) del comma 16 abrogata da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
6 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
7 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
8 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
9 Comma 20 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 58 dell'art. 5, L.R. 18/2011.
10 Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
Art. 3
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: <<Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione>>.

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all'articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012.
5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonché i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010, come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.
9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".
11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
3 Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
4 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 27, lettera i), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
5 Comma 28 abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 6/2013
6 Comma 16 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
7 Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
9 Comma 26 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
10 Comma 27 abrogato da art. 65, comma 1, lettera v), L. R. 11/2015
11 Comma 19 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
12 Comma 20 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 28 del presente articolo. Detto comma risulta abrogato dall'art. 14, comma 1, lett. a), L.R. 6/2013: il giudizio della Corte investe il periodo di vigenza della disposizione assoggettata alla declaratoria di incostituzionalità.
14 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
Art. 4
 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.
11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.
13. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.
25.
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale".

26.
Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti".

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.
36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.
37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.
38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Comma 17 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 6/2013
2 Comma 38 bis aggiunto da art. 10, comma 20, L. R. 6/2013
3 Comma 38 ter aggiunto da art. 4, comma 98, L. R. 27/2014
4 Parole aggiunte al comma 38 ter da art. 1, comma 6, L. R. 7/2015
5 Comma 11 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
6 Comma 12 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
7 Comma 13 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
8 Comma 14 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
9 Comma 15 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
10 Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 5
 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)
4. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per il personale dedicato al progetto.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.
14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".
16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.
18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.
21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:
a) al Comune di Polcenigo, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;
b) al Comune di Sauris, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura;
c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;
d) al Comune di Zuglio ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.
28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 8/2003 , al Comune di Azzano Decimo con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale.
35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.
39. Alla legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
42. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.
52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.
63.
In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: <<Contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della Sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini>>.

65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell' articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell' articolo 6, comma 40, della legge regionale 22/2010 dei Titoli II e III, della legge regionale 68/1981 , della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino ai 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013.
66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).
71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".
72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale 8/2003, dell'articolo 15, commi da 8 a 11, della legge regionale 17/2008, nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 aprile 2013.
78. La tabella R relativa all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

TABELLA R
Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)

A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)
ENTECONTRIBUTO 2013
Università degli Studi di Trieste€ 15.000,00
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)
ENTE GESTOREBIBLIOTECACONTRIBUTO 2013
1Seminario Teologico Centrale di GoriziaBiblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia€ 12.000,00
2Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)Biblioteca scientifica e per i Pazienti€ 4.500,00
3Parrocchia San Nicolò Vescovo - SacileBiblioteca di Studi Biblici€ 6.000,00
4Seminario Diocesano di Concordia-PordenoneBiblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone€ 12.000,00
5Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Sezione provinciale di PordenoneBiblioteca del libro parlato ''Marcello Mecchia''€ 9.000,00
6Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum TriestBiblioteca del Centro€ 4.500,00
7Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -TriesteNarodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste€ 7.500,00
8Seminario Vescovile di TriesteBiblioteca del Seminario Vescovile di Trieste€ 12.000,00
9Arcidiocesi di UdineBiblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana€ 7.500,00
10Comune di San Daniele del FriuliCivica Biblioteca Guarneriana€ 10.500,00
11Seminario Arcivescovile ''B. Luigi Scrosoppi'' di UdineBiblioteca del Seminario Arcivescovile ''P.Bertoll''€ 12.000,00
12Società Filologica Friulana - UdineBiblioteca della Società€ 6.000,00
C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)
ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMASISTEMA BIBLIOTECARIOCONTRIBUTO 2013
1Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del ConsorzioSistema bibliotecario della provincia di Gorizia€ 36.000,00
2Comune di Pordenone/Biblioteca civicaSistema bibliotecario urbano€ 31.500,00
3Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica ''B. Partenio''SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese€ 19.500,00
4Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente bibliotecaBiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese€ 21.000,00
5Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civicaSBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli€ 22.500,00
6Comune di Codroipo/Biblioteca comunale Sistema bibliotecario del Medio Friuli € 25.500,00
7Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunaleSBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro€ 22.500,00
8Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunaleSistema bibliotecario della Carnia€ 21.000,00
9Comune di Udine/Biblioteca civica ''V. Joppi''Sistema bibliotecario Hinterland udinese€ 39.000,00
10Comune di Trieste/Biblioteca civica ''A. Hortis'''Sistema bibliotecario urbano€ 34.500,00
11Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civicaSistema bibliotecario della Pianura pordenonese€ 22.500,00
12Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civicaSistema bibliotecario del Cividalese€ 19.500,00
13Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civicaSistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale€ 19.500,00
14Comune di Latisana/Biblioteca civicaSistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale€ 12.000,00
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario
Ente gestoreContributo 2013
Provincia di Udine€ 10.500,00
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche
EnteContributo 2013
AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG€ 4.500,00
TOTALE CAPITOLO 5250€ 480.000,00


80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 65 da art. 6, comma 15, L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 32 da art. 10, comma 49, L. R. 6/2013
3 Comma 24 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
4 Comma 25 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
5 Comma 46 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
6 Comma 47 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
7 Comma 48 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
8 Comma 49 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
9 Comma 50 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
10 Comma 31 abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 8/2003.
11 Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13 Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 6
 (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)
15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27/2007 a favore delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
2 Comma 12 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 13 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
4 Comma 17 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
5 Comma 23 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera e), L. R. 21/2014
7 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
9 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
14 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
15 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 7
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 9, lettera l), L. R. 12/2014
2 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera o), L. R. 27/2017
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 8
 (Norme urgenti in materia di sanità pubblica)
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 6/2013
2 Comma 12 abrogato da art. 5, comma 5, L. R. 33/2015
Art. 9
 (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
8.
In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: <<Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo>>.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.
11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".
14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
16.
Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.>>.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.
2 Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 10
3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000.
6. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 6/2013
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 6/2013
3 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 6/2013
4 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 20, L.R. 30/1968.
5 Comma 1 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
6 Comma 2 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
7 Comma 2 bis abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9 Comma 7 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
10 Comma 14 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
11 Comma 16 abrogato da art. 54, comma 1, lettera fff), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
12 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo.
Art. 11
 (Norme in materia di autonomie locali)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.
6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. Le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 , come modificato dall' articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 , non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale.
12. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.
13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.
14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.
20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 5, L. R. 6/2013
2 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 6/2013
3 Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera m), L. R. 12/2014
4 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 49, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5 Lettera g) del comma 5 abrogata da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011, per la parte relativa all'abrogazione del comma 36 dell'art. 14, L.R. 27/2012.
6 Comma 15 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
7 Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
8 Comma 17 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
9 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
10 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
11 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
12 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
13 Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
14 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 14, comma 52, L. R. 27/2014
Art. 12
 (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.
9.
L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)
1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.
3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.
4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.
5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.
6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.
7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntale competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 33/2002, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori".
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBIcapitoloimporto
11.3.1.11841452100.000
10.4.1.11711533200.000
11.3.1.11859670200.000
10.5.1.11769680200.000


17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
2 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
3 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
4 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
5 Comma 7 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
6 Comma 11 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
7 Comma 12 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
8 Comma 13 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
9 Comma 14 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013