Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA TURISTICO REGIONALE

CAPO I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 42

(Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 18/2003)

1. All'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI))>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi.>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 18/2003, come modificato dal comma 1, lettera b), all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 9238 è sostituita con la seguente: <<Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi>>.

Art. 43

(Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Per le finalità previste dall'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione>>.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 2, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, come disposto all'art. 105, c. 2, della medesima L.R. 21/2016.

Art. 44

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO II

ATTIVITÀ DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 46

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 45 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 45 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 45

(Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo conseguita con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 46 ovvero essere in possesso delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Qualora il titolare di agenzia di viaggio e turismo non possieda i requisiti di cui al comma 1 nomina un direttore tecnico.

3. I direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo hanno l'obbligo di svolgere la loro attività con continuità ed esclusività.

4. L'Amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 46 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 46

(Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.>>.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 50

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 52

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 53

(Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 2/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 1 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 14/2017

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

Art. 54

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 55

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 56

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 57

(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 62 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 62

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 90, comma 1, e le materie d'esame.>>.

Art. 58

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 59

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 60

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 61

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 62

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 63

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 64

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 65

(Sostituzione dell'articolo 87 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 87 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 87

(Iscrizione nel registro delle imprese)

1. Ai fini dell'esercizio delle strutture ricettive in forma di impresa, i titolari o gestori si iscrivono nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e per le finalità di tutela del consumatore, il titolare o il legale rappresentante ovvero, in alternativa, la persona specificatamente preposta all'attività di impresa ricettiva, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 89;

b) essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze.>>.

Art. 67

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 90 e 91, L.R. 2/2002.

Art. 69

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 92, L.R. 2/2002.

Art. 70

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 71

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 72

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 73

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 74

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO IV

STABILIMENTI BALNEARI

Art. 75

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 76

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

Art. 77

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera x), L. R. 21/2016

CAPO V

PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI

Art. 78

(Modifica all'articolo 144 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002 dopo le parole <<dell'albo>> sono inserite le seguenti: <<e del registro>>.

Art. 79

(Modifiche all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 145 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<, registro degli istruttori>>;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.

4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007.>>.

Art. 80

(Modifiche all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 147 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: <<e di istruttore>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.>>.

Art. 81

(Modifica all'articolo 148 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:

<<d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;>>.

Art. 82

(Inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 150 bis

(Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.>>.

CAPO VI

INCENTIVI PER I SETTORE TURISTICO

Art. 83

(Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 153

(Regolamenti)

1. Con separati regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi previsti dal presente titolo a favore dei seguenti soggetti beneficiari:

a) piccole e medie imprese turistiche che siano strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze ai sensi del titolo IV della presente legge;

b) pubblici esercizi.>>.

Art. 84

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Art. 85

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.

Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

CAPO VII

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

Art. 86

(Sostituzione della rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002)

1. La rubrica del capo III del titolo XI della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: <<Attività promozionale>>.