Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

CAPO II

INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 7

(Interventi a favore della competitività delle PMI)

1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo la disciplina del presente capo.

Art. 8

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI attive e con sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale.

Art. 9

(Iniziative finanziabili)

1. Sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative articolate in progetto realizzate dalle PMI atte a perseguire gli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività:

a) attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;

b) introduzione di una certificazione di qualità;

c) ricorso a un manager a tempo;

d) ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;

e) ricorso al consulente per la strategia aziendale.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi.

1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.

(1)

2. Il regolamento stabilisce anche:

a) la disciplina delle eventuali variazioni, da parte delle PMI beneficiarie, al progetto presentato e alle iniziative di cui all'articolo 9;

b) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo;

c) le sospensioni delle erogazioni e la restituzione degli incentivi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 4/2014

Art. 11

(Procedimento)

1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

4. L'entità degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 12

(Disciplina dei controlli e obblighi dei beneficiari)

1. Le ispezioni e i controlli nei confronti delle PMI beneficiarie sono effettuati conformemente a quanto disposto dal titolo III, capo I, della legge regionale 7/2000 e delle relative modalità attuative, come recepite nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il rispetto degli obblighi dei beneficiari, disciplinati dettagliatamente nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, è attestato annualmente secondo le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000.