Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Art. 92

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;

c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.

2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.