Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 93
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento>>.
3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa>>.
4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 94
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);
2.
A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);