Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE AL COMPARTO PRODUTTIVO ARTIGIANO
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

CAPO IV
 ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA
CAPO V
 INCENTIVI ALLE IMPRESE E FUNZIONI DELEGATE
Art. 39
2. I procedimenti di concessione degli incentivi di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere b), d), g), i) e j), della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono definiti da Unioncamere FVG.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f) e h), continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.
5. Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico, a decorrere dall'1 gennaio 2014, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013.