Legge regionale 04 aprile 2013, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.
TITOLO II
 INCENTIVI PER IL RAFFORZAMENTO E IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E PER IL SUPPORTO DELLE RETI D'IMPRESA
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Azioni per una politica a favore delle PMI)
1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;
b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;
c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;
d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;
e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.
2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:
a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000");
b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
f) contratto di rete: il contratto definito dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009;
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
3 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 25/2016
5 Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 6/2017
CAPO II
 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CAPO III
 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA
Art. 21
 (Limiti di spesa e incentivo)
1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.
4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4 ter. Fermo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019