(Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), č inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensitā massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unitā lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato č ridotto del 50 per cento.>>.