<<4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 206/2007.>>.