Art. 11
(Procedimento)
1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attivitą produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'
articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo criteri e modalitą stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1.
4. L'entitą degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.