Legge regionale 07 febbraio 2013, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2013

Istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 1
 (Istituzione)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statutospeciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dall'1 gennaio 2014 è istituito nella Provincia di Udine il nuovo Comune denominato Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano.
2. Il Comune di Rivignano Teor è costituito dai territori dei Comuni di Rivignano e Teor.
3. Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), lo statuto del Comune di Rivignano Teor prevede che alle comunità di origine siano assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.
Art. 5
 (Oneri di primo impianto)
1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), a favore del Comune di Rivignano Teor è prevista un'assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto per assicurare la funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente locale e garantire l'adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1, pari a 2.500.000 euro, è destinata all'estinzione anticipata di mutui e alla realizzazione di interventi per opere pubbliche strategiche per il nuovo Comune risultante da fusione, che saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dei due Comuni interessati alla fusione; la medesima deliberazione definisce altresì la tempistica di rendicontazione.
3. L'assegnazione di cui al comma 1 è concessa d'ufficio. L'impegno è disposto nell'anno 2013 entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, per il 50 per cento a favore del Comune di Rivignano e per il restante 50 per cento a favore del Comune di Teor, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale. La liquidazione è disposta in tre rate: la prima, pari al 40 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 marzo 2014, la seconda, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 maggio 2014, la terza e ultima rata a saldo, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 settembre 2014, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione <<Assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune di Rivignano Teor per gli oneri di primo impianto>>.