1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'
articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'
articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunitą), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della
legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitą europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitą europee del 7 luglio 2004).