Al
comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<
il direttore della struttura territoriale forestale competente>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale>>.