Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 8

(Iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato)

1. Per promuovere il ruolo del volontariato e favorire il suo sviluppo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette per la realizzazione di iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione, anche con il coinvolgimento di enti locali e di soggetti privati senza scopo di lucro.

2. Al fine di accrescere la rappresentatività e favorire l'attività congiunta delle associazioni, sono sostenute, in particolare, la costituzione di reti e le azioni dalle stesse attuate.