Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 21

(Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Il Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale rappresenta le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni.

2. Il Comitato esercita funzioni consultive con riguardo alla programmazione regionale nel settore della promozione sociale, agli interventi in favore delle associazioni di promozione sociale e su ogni altra questione di loro interesse.

3. Il Comitato propone iniziative su questioni di interesse per le associazioni di promozione sociale.

4. Il Comitato presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Regione, o suo delegato;

b) da quattro esperti, uno per provincia, eletti dalle associazioni iscritte nel Registro e aventi sede legale o operativa nella rispettiva provincia;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di promozione sociale, o suo delegato;

d) da due rappresentanti delle autonomie locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 12/2015 .

(1)

6. Il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente.

7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di promozione sociale e dura in carica per tre anni.

8. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti, esperti e funzionari regionali.

9. Ai componenti del Comitato è corrisposto il rimborso delle spese di trasferta riconosciute nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

11. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dalla struttura regionale competente in materia di promozione sociale.

12. Il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e di funzionamento.

Note:

Parole sostituite alla lettera d) del comma 5 da art. 7, comma 91, lettera b), L. R. 31/2017