Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 2

(Principi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2 della Costituzione.