Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Art. 14

(Convenzioni)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di:

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;

b) attività innovative e sperimentali;

c) attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici;

d) attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici.

2. I soggetti pubblici indicati al comma 1 rendono nota la volontà di stipulare le convenzioni secondo modalità dagli stessi definite.

3. Per lo svolgimento delle attività previste al comma 1, le convenzioni regolano:

a) il contenuto dell'intervento volontario e gratuito, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della convenzione;

b) la durata del rapporto di collaborazione;

c) l'elenco dei volontari, con l'indicazione della tipologia di attività svolta, nonché del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento del servizio;

d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

e) le forme di garanzia per la continuità dell'intervento;

f) le coperture assicurative di cui all'articolo 4 della legge 266/1991;

g) le modalità di erogazione, di rendicontazione, i rapporti finanziari, la tipologia delle spese ammissibili a rimborso, comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente e i tempi per il rimborso;

h) le modalità di risoluzione del rapporto;

i) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica tra le parti;

j) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato;

k) il rispetto dei diritti e delle dignità degli utenti.

4. L'attività prevista in convenzione è svolta secondo le finalità e i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991.

5. I soggetti pubblici indicati al comma 1 stipulano le convenzioni con le organizzazioni di volontariato che:

a) operano principalmente nel settore in cui si chiede l'intervento e che abbiano esperienza concreta;

b) hanno sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riguardo all'attività interessata dalla convenzione.

6. La stipula e il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 266/1991 e dal presente articolo.