Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 9
 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)
2. La Giunta regionale determina di norma, entro il mese di dicembre, sentito il Comitato regionale del volontariato, gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di cui al comma 1, lettera c), da sostenere nell'anno successivo.
3. Le domande di contributo sono presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
Note:
1 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 20, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 35, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 35, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 24, L. R. 20/2018