Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022

Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 46
 (Norma finanziaria urgente)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) č autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unitā di bilancio 11.2.1.1180 e del capitolo 1788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.