Legge regionale 09 novembre 2012, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/11/2022
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.
Art. 44
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
gli articoli da 1 a 15 e da 17 a 19 della
legge regionale 12/1995
;
b)
il
comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42
(Disposizioni procedurali e modificative ed integrazioni di norme legislative diverse);
c)
il
comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11
(Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
d)
il
comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
(Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);
e)
i commi 39 e 40 dell'
articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4
(Legge finanziaria 2001);
f)
i commi 18, 19, 20, 21 e 22 dell'
articolo 13 della legge regionale 13/2002
;
g)
i commi 73 e 74 dell'
articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006);
h)
i commi 35 e 36 dell'
articolo 4 della legge regionale 30/2007
;
i)
commi 61 e 63 dell'articolo 7 ed i commi 21 e 22 dell'
articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009);
k)
i commi 5, 6 e 7 e il
comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
(Legge finanziaria 2012);
(1)
(2)
Note:
1
Le lettere j) e l) sostituite, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 28 novembre 2012, n. 48.
2
Le lettere j) e l) sono dichiarate soppresse a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel BUR 19 dicembre 2012, n. 51.