Art. 41
(Cumulo dei contributi e rendicontazione)
1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2.
In deroga all'
articolo 43 della legge regionale 7/2000
, in sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, le associazioni di promozione sociale presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.