Art. 40
(Utilizzo della posta elettronica certificata)
1. Le organizzazioni e associazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge per accedere ai contributi, convenzioni, agevolazioni e iniziative previste dalla presente legge, dichiarano nella domanda d'iscrizione al rispettivo registro, o sua integrazione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Note:
1La disposizione di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2015 come stabilito dall'art. 42, c. 7 della presente legge.