Art. 4
(Attività di volontariato)
1. L'attività di volontariato è svolta nel territorio regionale, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, e si esprime nella cura delle relazioni umane e nella promozione di forme di sviluppo e coesione sociale ispirate alla responsabilità collettiva attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio di persone, famiglie, comunità e ambienti di vita volte a finalità di carattere sociale, civile, culturale, ambientale, educativo e formativo.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa.