Art. 34
(Programmazione regionale)
1. La Regione predispone il documento di programmazione triennale in materia di volontariato e di promozione sociale, sulla base delle proposte formulate dai Comitati regionali di cui agli articoli 6, 21 e 35 e dalle Assemblee regionali di cui agli articoli 7 e 22.
2. Il programma č approvato dalla Giunta regionale e puņ essere aggiornato annualmente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013
2Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 18/2013