Art. 3
(Valore del volontariato)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietā di cui all'
articolo 118, quarto comma della Costituzione, nell'ambito delle finalitā e dei principi di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli strumenti di programmazione regionale e locale, disciplina e promuove le attivitā delle organizzazioni di volontariato salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo.
2. Le organizzazioni di volontariato svolgono attivitā rivolte alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunitā.
3. Il volontariato č condivisione di valori legati alla comunitā, alla famiglia, alla centralitā della persona e alla responsabilitā individuale ed č componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e coesione sociale.