Art. 28
(Attivitā di formazione e aggiornamento)
1. La Regione, riconoscendo il valore strategico della formazione e dell'aggiornamento dei volontari e degli aderenti alle associazioni di promozione sociale, sostiene con appositi contributi le iniziative a tal fine attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri.
2.
La Regione č inoltre autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti formativi di aggiornamento rivolti al volontariato e alla promozione sociale, avvalendosi della collaborazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'
articolo 15 della legge 266/1991
.
3. Alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che predispongono attivitā formative e di aggiornamento, la Regione e gli enti locali possono fornire, nei limiti e con le modalitā stabiliti dai rispettivi ordinamenti, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre la collaborazione tecnica e la disponibilitā di funzionari pubblici.