Art. 25
(Convenzioni)
1. In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali.
2. Le convenzioni contengono elementi diretti a garantire lo svolgimento stabile e continuativo dell'attività oggetto della convenzione, forme di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni, le modalità di erogazione e rendicontazione, le tipologie delle spese ammissibili e le coperture assicurative di cui all'
articolo 30 della legge 383/2000.
3. Per la stipula delle convenzioni si applica l'articolo 14, commi 2 e 5.