1.
La Regione incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietą umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalitą di carattere sociale, civile e culturale specificate all'
articolo 2 della Costituzione
.