1.
La Regione riconosce il valore dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, partecipazione, solidarietą e pluralismo della societą civile sulla base dei principi della
legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), ne sostiene l'attivitą e ne promuove lo sviluppo in tutte le sue forme.
2.
La Regione promuove lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale al fine di:
a) sostenere le attivitą di carattere culturale, educativo, di ricerca e formazione;
b) favorire la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali e naturali del territorio;
c) sviluppare il turismo sociale, le tradizioni e culture popolari e la pratica sportiva;
d) promuovere la qualitą della vita e il benessere sociale;
e) garantire la tutela dei diritti dei consumatori;
f) favorire le iniziative di carattere innovativo;
g) sostenere le attivitą di carattere sociale e di tutela dei diritti civili secondo i principi di non discriminazione e pari opportunitą;
h) favorire iniziative di coinvolgimento di cittadini anziani per la promozione di interventi a favore dell'invecchiamento attivo.