Art. 10
(Tavoli di rete)
1. Per favorire la realizzazione di progetti congiunti d'interesse regionale nei settori in cui si articola il Registro, la Regione puņ promuovere o riconoscere la costituzione di forme organizzative di carattere tecnico denominate Tavoli di rete, alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro.
2. La Regione č autorizzata a finanziare i progetti di prioritario interesse individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete, mediante la concessione di contributi alle organizzazioni con funzione di soggetto capofila responsabili dell'attuazione dei progetti stessi.
3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro, i quali garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.