Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietą sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attivitą e di favorire il loro coordinamento.
2. Le attivitą di volontariato che riguardano la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 18/2013