1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della
legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all'
articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2- Disciplina organica del turismo).