Art. 4
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della
legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'articolo 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura.
1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla
legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'
articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007.
2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 5/2013