﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">TUTELA DEI GATTI LIBERI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Censimento delle colonie feline)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cura e gestione delle colonie feline)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cattura e ricovero dei gatti liberi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 282, comma 1, L. R. 26/2012</p></p></p></body></html>