﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.<p><span style="">(1)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante gli stabilimenti balneari a pagamento è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.<p><span style="">(2)</span><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge e altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 ter. </span>E' consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 quater. </span>L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.<p><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 bis da art. 44, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015</p></p></body></html>