﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Definizioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini della presente legge si intende per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità e nei pubblici spettacoli, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 11/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 9, comma 51, L. R. 31/2017</p></p></body></html>