Art. 8
(Altre strutture di ricovero e custodia)
1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36. Il termine per l'adeguamento a tali dimensioni delle strutture esistenti non potrą essere antecedente al 31 agosto 2016.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 8, L. R. 5/2013
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.