Art. 30
(Identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti)
1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani e dai gatti è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 8, comma 21, lettera i), L. R. 13/2025