Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.
Art. 5
 (Divieti e prescrizioni)
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2015
2 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2015
3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
4 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 5/2015
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 5/2015
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 166, comma 2, L. R. 3/2024