Art. 24
(Cattura e ricovero dei gatti liberi)
1. I gatti che vivono in libertà non possono essere trattenuti in ambienti chiusi. È ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 282, comma 1, L. R. 26/2012