﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per gli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">  8 bis. </span>Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL. <p><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>9. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14 bis. </span>Le modifiche degli impianti esistenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), diverse da quelle previste dall'articolo 37, sono soggette ad autorizzazione unica.<p><span style="">(7)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 191, comma 1, L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 7 da art. 4, comma 1, L. R. 21/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della presente L.R. 19/2012.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 10, lettera c), L. R. 12/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche degli impianti esistenti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sospensione dell'esercizio dell'impianto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disciplina urbanistica)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>È considerato in situazione di inidoneità tecnica:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'impianto esistente che, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 5/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 12/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 52, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 19/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Impianti incompatibili e inidonei)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 6 da art. 14, comma 1, L. R. 3/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>2. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui all’articolo 42, comma 4 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 12/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 12/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 13, L. R. 15/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 52, comma 1, lettera g), L. R. 19/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Chiusura e rimozione dell'impianto)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Collaudo degli impianti)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>5. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>6. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(12)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>11. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(14)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(15)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(16)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(17)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>15. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(18)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(19)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17. </span>Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18. </span>L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del collaudo comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.<p><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 4, comma 7, lettera b), numero 3), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 4), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 18 da art. 4, comma 7, lettera b), numero 5), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 4, comma 7, lettera b), numero 6), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 47</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Orario minimo)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 47 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).<p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.<p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 19/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 bis sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.</p></p></p></body></html>