Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 28

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:

a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;

b) da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;

c) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;

d) da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.

2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.

3. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.

4. La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonché la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione competente e a spese del soggetto responsabile.

5. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.

6. In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.

7. Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità.