﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Oggetto e finalità)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Oggetto e finalità)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni della Regione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni della Provincia)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni del Comune)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005, alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;</p><p style="text-align: justify;"><strong>c) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 35, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina della  lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 36, L. R. 24/2019 , a decorrere dall'1 luglio 2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, c. 35, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. a), L.R. 13/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina della lett. c) del comma 1 da art. 4. c. 36, L.R. 24/2019, con effetto dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 88, c. 1, lett. b), L.R. 13/2020.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">PROGRAMMAZIONE ENERGETICA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Piano energetico regionale - PER)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il PER si compone dei seguenti elementi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>il piano di comunicazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>il piano di monitoraggio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal decreto legislativo 152/2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo, limitatamente alle parole "escluse le procedure relative alla VAS".</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 9, limitatamente alle parole "Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8".</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Documento energetico comunale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>realizzazione delle relative connessioni elettriche.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 è aggiunta la seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;g bis) </span>alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.&gt;&gt;.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Programmazione finanziaria regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferenza regionale per l'energia)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ACCORDI E INTESE CON LO STATO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accordi fra Stato e Regione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Intesa fra Stato e Regione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'intesa di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa è espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa può essere rilasciata, l'Assessore regionale competente in materia di energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilità ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilità complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 18, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Autorizzazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);</p><p style="text-align: justify;"><strong>a bis) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti".</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 126, comma 1, L. R. 6/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 94, comma 1, L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Lettera a bis) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Contenuti dell'istanza)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>opere per la connessione alla rete;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>i dati generali del proponente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell’impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell’indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l’opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5) </span>la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6) </span>l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6 bis) </span>la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c bis) </span>gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">m) </span>per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">n) </span>nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">o) </span>nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">p) </span>la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3) </span>la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4) </span>l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b bis) </span>gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.</p><p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all’articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l’esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall’  articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999  . Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l’ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.<p><span style="">(2)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull’area interessata dall’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.<p><span style="">(9)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Le disposizioni relative ai divieti di cui al comma 4, lett. c), n. 3 del presente articolo entrano in vigore l'1 gennaio 2014, come stabilito dall'art. 54, c. 4, della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 127, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Lettera b bis) del comma 5 aggiunta da art. 127, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2021, non sia intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, come disposto dall'art. 129, L.R. 6/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina del numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 4, comma 25, L. R. 13/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole sostituite al comma 6 da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Parole sostituite al comma 8 da art. 95, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Numero 6 bis) della lettera c) del comma 4 aggiunto da art. 4, comma 39, lettera a), L. R. 13/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Parole soppresse al numero 3) della lettera c) del comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 2/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Procedimento)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nei casi in cui l’impianto di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del   decreto legislativo 42/2004  , contestualmente alla presentazione dell’istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l’amministrazione procedente circa l’eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell’articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell’articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l’autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica. Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all’allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l’autorizzazione unica.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l'articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che "dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo" e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica "sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato".</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Dichiarata inoltre, con la medesima sentenza della Corte costituzionale n. 298/2013, l'illegittimità costituzionale del comma 7 del presente articolo, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi, e del comma 9, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al comma 9 da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 12 da art. 96, comma 1, lettera c), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 8 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Provvedimento di autorizzazione unica)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente e di energia, sono definiti i contenuti essenziali della fideiussione bancaria o assicurativa.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci e sono pubblicate per estratto, a cura dell’ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento totale per gli impianti di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), e allo 0,05 per cento dell’investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>12. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>L’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell’allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all’esercizio dell’impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell’impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 12, comma 27, lettera h), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse al comma 7 da art. 128, comma 1, L. R. 6/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 11 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 13 da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 39, lettera b), L. R. 13/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Interventi non soggetti ad autorizzazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:<p style="text-align: justify;"><strong>a) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>a bis) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>b) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>c) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>d) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><strong>e) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE- unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k) </span>le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">l) </span>i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">m) </span>la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">n) </span>all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(12)</span><span style="">(13)</span><span style="">(14)</span><span style="">(15)</span><span style="">(16)</span><span style="">(17)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo.<p><span style="">(18)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.<p><span style="">(19)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024.<p><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span><span style="">(9)</span><span style="">(10)</span><span style="">(11)</span><span style="">(20)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(21)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10 bis. </span>Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10 ter. </span>Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 188, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 10 bis aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 10 ter aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici".</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 98, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Lettera a bis) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 15/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Lettera a bis) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>16 
    </strong> Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>17 
    </strong> Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>18 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>19 
    </strong> Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>20 
    </strong> Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>21 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Accordi tra Regione e proponente)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003 , nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole "In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo".</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Infrastrutture energetiche lineari)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini della presente legge si intendono:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, limitatamente alle parole "anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9".</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitoraggio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4 bis. </span>Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 4 bis aggiunto da art. 189, comma 1, L. R. 26/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)<p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.<p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>3. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera s), L. R. 11/2015</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e dei depositi di stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.</p><p><span style="">(2)</span><span style="">(14)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In attesa del provvedimento di cui al comma 1, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la funzionalità delle opere realizzate;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.</p><p><span style="">(15)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>4. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>7. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(8)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>10. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(9)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>11. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(10)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(11)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(12)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(13)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 10 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Parole soppresse al comma 1 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>15 
    </strong> Parole soppresse al comma 3 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI VARIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005.</p><p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 ter. </span>A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dal decreto legislativo 192/2005;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>dall'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dall'articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).</p><p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).</p><p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005.<p><span style="">(5)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 34, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 34, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 5, comma 34, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 34, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005, nonché, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001, è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>dati dei gestori e dei proprietari;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SANZIONI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni amministrative)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonché la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione competente e a spese del soggetto responsabile.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni transitorie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, si applicano ai procedimenti autorizzatori unici avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali) sino al completo adeguamento della legislazione regionale in materia di energia ai principi del decreto legislativo 190/2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2025</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1264 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che si istituisce per memoria con la denominazione &lt;&lt;Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia&gt;&gt;.</p></p></p></p></body></html>