Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 29

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.

4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.

5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.