Legge regionale 11 ottobre 2012 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 17

(Accordi tra Regione e proponente)

(2)

1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all' articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003 , nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.

(1)(3)

2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:

a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;

b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;

c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;

d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 18, lettera b), L. R. 27/2012

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole "In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo".

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014