﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 11 ottobre 2012

      , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Autorizzazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>gli impianti e gli interventi di cui all'allegato C, sezione I, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);</p><p style="text-align: justify;"><strong>a bis) </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATA )</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.</p><p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'autorizzazione unica, rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di energia a conclusione del procedimento di cui all'articolo 14, sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1, in conformità al progetto autorizzato.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 8 del presente articolo nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture "esistenti".</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 126, comma 1, L. R. 6/2021</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 94, comma 1, L. R. 8/2022</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Lettera a bis) del comma 1 abrogata da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025</p></p></body></html>