Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
CAPO IV
 SANZIONI
Art. 52
 (Sanzioni)
1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformitą, č soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 52, comma 1, lettera h), L. R. 19/2015
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 7, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.