Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 16
 (Interventi non soggetti ad autorizzazione)
2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
a)   ( ABROGATA )
a bis)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE- unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;
m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 188, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 10 bis aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 10 ter aggiunto da art. 188, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 5/2013
5 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 298 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2, lettera a) del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili "con potenza nominale fino a 50 kW" e agli impianti fotovoltaici "di qualunque potenza da realizzare sugli edifici".
6 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
7 Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 8/2022
8 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 98, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 8/2022
9 Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 98, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 8/2022
10 Lettera a bis) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 15/2022
11 Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 4, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
13 Lettera a bis) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
14 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
15 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
16 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
17 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
18 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
19 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
20 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
21 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
22 Parole soppresse al comma 1 da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
23 Parole soppresse al comma 9 da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026