Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
Art. 15
 (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 27, lettera h), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2 Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
3 Parole soppresse al comma 7 da art. 128, comma 1, L. R. 6/2021
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
5 Parole sostituite al comma 13 da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 39, lettera b), L. R. 13/2022