Art. 18
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:
a)
alla legge regionale 18/2005:
1)
al comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la lettera c);
2)
al comma 8 dell'articolo 5 sono soppresse le parole <<
e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro>>;
3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
4)
l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, è abrogato;
5)
al comma 1 dell'articolo 33 sono soppresse le parole <<
dall'Agenzia e>>;
6)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono soppresse le parole <<
, attraverso l'Agenzia e>>;
7)
al comma 3 dell'articolo 46 sono soppresse le parole <<
, attraverso l'Agenzia e>>;
8)
al comma 2 dell'articolo 47 le parole <<
L'Agenzia>> sono sostituite dalle parole <<
La Regione>>;
9)
( ABROGATO )
10)
( ABROGATO )
11)
( ABROGATO )
12)
( ABROGATO )
13)
( ABROGATO )
Note:
1 Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2 Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3 Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4 Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5 Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020